Come si elegge un presidente della Repubblica: regole e procedure

Come si elegge un presidente della Repubblica: regole e procedure



Quali sono le procedure voto?

La conferenza dei capigruppo della Camera ha deciso in dettaglio le modalità di voto per l’elezione del nuovo capo dello Stato – rigorosamente in presenza – con un occhio in particolare al rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid. È prevista una sola votazione al giorno, rispetto alle tradizionali due, al mattino e al pomeriggio: le misure anti Covid (sanificazione, aereazione, eccetera) hanno infatti allungato i tempi. La seduta per eleggere il Presidente della Repubblica è comunque unica, nel senso che l’assemblea, pur con le necessarie interruzioni dei lavori, non si scioglie fin quando l’elezione non è andata in porto.

L’accesso all’Aula di Montecitorio, consentito solo se in possesso di Green pass “base”, avverrà dal lato sinistro dell’emiciclo con un massimo di 50 grandi elettori alla volta. Si voterà per fasce orarie, in ordine alfabetico, a partire da senatori a vita, senatori, deputati e delegati regionali. Stimando circa 11 minuti per l’espressione del voto dei 50 grandi elettori ammessi in Aula le operazioni di voto e la fase di spoglio dovrebbero durare complessivamente 4 ore e mezza. In tutto, anche durante lo scrutinio, in aula non potranno esserci più di 200 persone. Nelle tribune, invece, potranno accedere 106 parlamentari e delegati regionali senza contingentamento per gruppo.

Per esprimere il proprio voto deputati, senatori e delegati regionali non avranno a disposizione i tradizionali catafalchi in legno con tendina in feltro – assai poco igienizzabili – ma quattro nuove cabine elettorali con l’urna per depositare la scheda di votazione dotate di un sistema di aerazione che garantirà sicurezza e riservatezza del voto.

Quali sono le modalità di voto e il quorum necessario?

L’elezione del Presidente della Repubblica si svolge con votazioni a scrutinio segreto. Nei primi tre scrutini è richiesta la maggioranza qualificata di due terzi dell’assemblea, pari a 673 elettori su 1.009; dal quarto scrutinio in poi è sufficiente la maggioranza assoluta (la metà più uno dei grandi elettori), pari a 505 elettori su 1.009 (articolo 83 Costituzione). I presidenti dei due rami del Parlamento non partecipano al voto.

Quali sono i requisiti per l’elezione a Presidente della Repubblica?

In base all’articolo 84 della Carta costituzionale può essere eletto capo dello Stato ogni cittadino italiano che abbia compiuto 50 anni e goda dei diritti politici e civili. L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica. L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.



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